Cos’è il consenso informato?

25 settembre 2019
È la volontà del paziente che - dopo aver ricevuto tutte le spiegazioni necessarie, in modo chiaro, completo e comprensibile - autorizza il medico o il chirurgo a eseguire un determinato trattamento e/o operazione chirurgica. Nessuna cura, nessun trattamento, nessuna partecipazione a studi clinici e nessun intervento possono essere effettuati senza l’esplicita autorizzazione del paziente interessato. Il paziente ha il diritto di conoscere: la diagnosi che lo riguarda; in che cosa consiste la terapia consigliata o l’intervento chirurgico ritenuto necessario; in che cosa consiste la sperimentazione clinica; le conseguenze di un eventuale rifiuto da parte del paziente o familiari circa le terapie, o gli studi proposti; le eventuali alternative terapeutiche, con le caratteristiche e i rischi connessi; i benefici e i rischi collegati ai trattamenti proposti; le tecniche chirurgiche, i materiali e i farmaci utilizzati; le possibili complicanze; i comportamenti a cui è tenuto il paziente per prevenire le complicanze. Nel caso di un paziente minorenne, il consenso deve essere espresso dai genitori o dai tutori. Per alcuni trattamenti è sufficiente il consenso del minore, anche se in contrasto con quello dei genitori: è il caso, per esempio, di alcuni esami di laboratorio. Il consenso informato può anche essere prestato in forma orale, o tramite videoregistrazioni, tranne nel caso di: trapianto di organo, Aids, terapia con plasma ed emoderivati, trapianto/innesto di cornea, farmaci fuori dalle indicazioni autorizzate o con dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, farmaci non ancora registrati e non ancora in commercio, partecipazione a studi clinici, prelievo di organi, prelievo di tessuti o cellule per trapianto, indagini predittive, interventi sul genoma umano (e altri, come interventi di chirurgia estetica), elevato rischio di morte o di esiti gravi per l’equilibrio psico-fisico. In generale, anche fuori da questi casi, il medico tende a formalizzare in modo scritto il consenso del paziente, spesso utilizzando un modulo prestampato.


Il medico può procedere senza il consenso del paziente solo in caso di coma o pericolo di vita, e trattamento obbligatorio, come nel caso di una malattia contagiosa.In ogni momento la persona può comunque rivedere le sue decisioni. Il rifiuto (inteso come “non inizio”) o la rinuncia (intesa come “interruzione”) alle cure riguardano tutti gli accertamenti diagnostici e i trattamenti clinici, tra i quali la norma include l’idratazione e la nutrizione artificiali.


Il consenso scritto permette al paziente di conoscere tutti gli aspetti del trattamento proposto per la cura della propria malattia, e allo stesso tempo tutela il medico da eventuali problemi legati alla terapia intrapresa.

Le normative di riferimento sono le seguenti: Legge 22 dicembre 2017, n. 219; Legge 15 marzo 2010 n. 38; art. 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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